In Breve
- Quali sono le principali novità del decreto legislativo 147/2026?
- Il decreto introduce la digitalizzazione degli adempimenti per Imu e Tari, obbligando la dichiarazione Imu in forma telematica.
- Cosa cambia per la Tari con il nuovo decreto?
- Il termine per la denuncia della Tari è ora di 90 giorni dall'evento che genera la variazione, non più fino al 30 giugno dell'anno successivo.
- Come vengono gestiti i contenziosi sulle rendite catastali?
- Durante un contenzioso, il contribuente paga l'imposta sulla base della rendita registrata, con conguagli definitivi alla fine del giudizio.
Il decreto legislativo 147 del 2026 ha introdotto significative modifiche alla fiscalità locale in Italia, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra contribuenti ed enti locali. Entrato in vigore il 12 agosto 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento riguarda in particolare le imposte Imu e Tari.
Una delle principali novità è la digitalizzazione degli adempimenti, che prevede una riduzione dei moduli necessari e l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu esclusivamente in forma telematica. Questo nuovo modello ministeriale non solo semplifica il processo, ma raccoglie anche informazioni utili per eventuali agevolazioni locali.
I Comuni avranno ora margini più ristretti per richiedere comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel modello nazionale. Questo implica che i contribuenti dovranno essere più tempestivi nelle loro comunicazioni, per evitare possibili sanzioni o problematiche.
Per quanto riguarda la Tari, il decreto modifica anche i termini per la denuncia. Non sarà più possibile presentare la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo; ora, i contribuenti dovranno trasmettere la comunicazione al Comune entro 90 giorni dall’evento che genera la variazione. Ciò include situazioni come l’acquisto di una nuova casa, l’inizio o la cessazione di una locazione, o modifiche nella superficie tassabile o nel numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di contenzioso sulle rendite catastali, il contribuente continuerà a pagare l’imposta sulla base della rendita registrata durante il giudizio. I conteggi definitivi saranno effettuati solo alla conclusione della causa. Se la rendita viene ridotta, il contribuente potrà richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza definitiva. Al contrario, se la rendita aumenta, il Comune potrà recuperare la maggiore imposta nello stesso periodo, applicando solo interessi e non sanzioni.
Queste modifiche possono comportare conguagli retroattivi per l’intero periodo interessato dalla lite catastale. Pertanto, chi contesta una rendita dovrà conservare con attenzione la documentazione relativa alla controversia e ai versamenti effettuati.
In sintesi, il decreto legislativo 147/2026 rappresenta un passo importante verso la semplificazione e la digitalizzazione della fiscalità locale, rendendo più chiaro e diretto il rapporto tra cittadini e amministrazioni comunali.
